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Contabilità condominiale

Morosità condominiale: dal sollecito al decreto ingiuntivo

Pubblicato il 26 giugno 2026 · a cura del team Nexus Domus · lettura ~8 minuti

In breve: davanti a un condomino moroso l'amministratore segue una scala: sollecitodiffida formale → decreto ingiuntivo. Il decreto per le quote condominiali, in base all'art. 63 disp. att. c.c., è immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato. L'amministratore deve attivarsi per il recupero entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo dispensa dell'assemblea. Tracciare la morosità in tempo reale è il primo passo per non arrivare tardi.

La morosità è il problema che più mette a rischio la cassa di un condominio: le spese vanno pagate ai fornitori comunque, e se qualcuno non versa la sua quota a coprire sono gli altri. Vediamo gli strumenti, in ordine, per recuperare il credito senza perdere tempo né diritti.

1. Il sollecito: primo, ma con metodo

Il sollecito è la comunicazione con cui si ricorda al condomino l'importo scaduto. Va inviato presto e in forma tracciabile (PEC, raccomandata o messaggio del portale con ricevuta). Più che il tono, conta la tempestività: una morosità affrontata dopo un mese si recupera molto più spesso di una trascinata per un anno.

2. La diffida ad adempiere

Se il sollecito non basta, si passa alla diffida: una richiesta formale di pagamento entro un termine, con l'avviso che, in mancanza, si procederà per vie legali. La diffida via PEC o raccomandata interrompe la prescrizione e costituisce in mora il debitore.

3. Il decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c.)

È lo strumento principe del recupero condominiale. L'amministratore, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro il moroso. "Immediatamente esecutivo" significa che il condominio può avviare l'esecuzione forzata anche se il condomino fa opposizione.

Per ottenerlo servono tipicamente:

Il decreto ingiuntivo richiede l'assistenza di un legale e la delibera/autorizzazione nei termini previsti. Le regole processuali e i presupposti possono evolvere: verifica sempre con un avvocato la procedura aggiornata.

Chi paga nel frattempo?

Finché il credito non rientra, le spese del moroso gravano di fatto sugli altri condòmini tramite la cassa comune. Per questo l'amministratore deve agire per il recupero entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è sorto, salvo che l'assemblea lo abbia espressamente dispensato. Il fondo cassa serve proprio a tamponare questi vuoti temporanei.

Esempio. Quota annua dovuta dall'unità del sig. Rossi: 1.400 €, non versata. Approvato il rendiconto e lo stato di ripartizione in assemblea, l'amministratore — con il legale — ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per 1.400 € più interessi e spese, e può procedere al recupero anche in caso di opposizione.

Prevenire conta più che curare: la morosità sotto controllo

Il recupero giudiziale è l'ultima spiaggia. La differenza la fa vedere la morosità in tempo reale, condominio per condominio e unità per unità. Un gestionale moderno aiuta a:

In Nexus Domus la morosità è una vista sempre aggiornata: solleciti via PEC, pagamento delle quote con carta/Apple Pay/Google Pay e riparto pronto da consegnare per il decreto ingiuntivo.

Domande frequenti

Entro quando l'amministratore deve agire?

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è maturato, salvo dispensa dell'assemblea.

Il decreto è esecutivo subito?

Sì, ex art. 63 disp. att. c.c. è immediatamente esecutivo, anche in caso di opposizione del moroso.

Cosa serve per ottenerlo?

Verbale di approvazione, stato di ripartizione e prova del mancato pagamento, con l'assistenza di un legale.

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